Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater del Codice della Strada, entro il 31 maggio di ciascun anno, va trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.