Descrizione
Il cambio di destinazione d’uso comporta la corresponsione dell’eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l’attuale. La destinazione d’uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all’entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 e della legge 6.08.1967 n. 765.