Procedura di segnalazione di illeciti (c.d. whistleblower)

Modalità di segnalazione di eventuali illeciti verificatisi all'interno dell'Amministrazione comunale
Data:

01/12/2023

Argomenti
Tipologia di documento
  • Procedura

Descrizione

Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Comune di Nago-Torbole ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 01.12.2023, la NUOVA PROCEDURA per le segnalazioni di illeciti di cui al Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937.

Chi può effettuare segnalazioni

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

  • dipendenti del Comune di Nago-Torbole anche se nel periodo di prova;
  • lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, di cui all’art. 409 c.p.c. e dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono o prestano attività presso il Comune di Nago-Torbole;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • liberi professionisti e i consulenti, volontari e tirocinanti che prestano la loro attività presso il Comune di Nago-Torbole;
  • azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Nago-Torbole o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Nago-Torbole;
  • persone per le quali il rapporto giuridico con il Nago-Torbole:
    - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali. - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

Canali interni per la segnalazione

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno.

Il canale interno prevede due forme di segnalazione (art. 5):

L’RPCT:

  • rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
  • mantiene le interlocuzioni con il segnalante;
  • dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce un riscontro al segnalante.

Riservatezza

L’identità del segnalante (non solo il nominativo ma anche gli elementi della segnalazione) non può essere rivelata senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l’identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse. L’accesso ai dati è consentito al solo RPCT.

La conservazione dei dati avviene a norma di legge e per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati sono distrutti. In ogni caso, la conservazione dei dati non può superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l’esito finale della procedura di segnalazione.

Canale esterno

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna, che può essere utilizzato solo al ricorrere di una serie di precise condizioni fissate dall’art. 6 del Decreto:

  • il canale interno non è previsto quale obbligatorio o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto relativamente ai soggetti, alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne o in particolare non offra idonee garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, degli altri soggetti tutelati e delle stesse informazioni rese;
  • la segnalazione interna non ha avuto seguito: il canale interno è stato utilizzato ma non ha funzionato correttamente, la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
  • il segnalante ha fondati e ragionevoli motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o la stessa possa determinare rischi di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica:

  • ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
  • la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
  • la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
  • la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito

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Date

Data di inizio validità/efficacia

01/12/2023

Data di inizio pubblicazione

01/12/2023

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 28/04/2025 16:29

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